Non tutti sono a conoscenza delle tutele previste dalla Unione Europea per i passeggeri per i disagi legati ai voli, come volo in ritardo, volo cancellato, overbooking etc. Cercherò di dare le informazioni essenziali, che possano essere utili per sapere come comportarsi in caso di disservizio.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le norme principali di riferimento sono:
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91
Decreto legislativo del 27 gennaio 2006, n. 69 recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004
Altre norme di riferimento sono:
Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
Convenzione di Montreal per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale (firmata a Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore il 4 novembre 2003)
Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’art. 9 della Direttiva 2004/36/CE.
Convenzione di Varsavia per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel testo modificato dal protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955.
Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 197 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili”.
AMBITO DI OPERATIVITA’
Non c’è distinzione tra voli di linea e voli charter “poiché la distinzione tra servizi aerei di linea e non di linea tende ad attenuarsi, siffatta protezione dovrebbe valere non solo per i passeggeri dei voli di linea ma anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli dei circuiti «tutto compreso».” (reg. 261/2004).
E dunque si estende ai passeggeri di:
voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale
Non si applicano:
Ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il singolo contratto di trasporto.
CHI HA DIRITTO ALLA TUTELA: LA NOZIONE DI “PASSEGGERO”
Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:
• possiede un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree o degli operatori turistici)
• ha una prenotazione confermata
• si presenta all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata.
I diritti sono estesi anche a chi è stato trasferito su altro volo, per qualsivoglia motivo, dalla compagnia aerea o dall’operatore turistico.
Non ne ha diritto il passeggero:
• che viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator)
• cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi
(FONTE ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE)
Viene in rilievo l’importanza di essere puntuali agli imbarchi o ai punti di riunione ed accettazione. Presentarsi in aeroporto con congruo anticipo per effettuare agevolmente le operazioni di imbarco. In ogni caso, è importante rispettare i tempi indicati dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o dall’agente di viaggio.
Vediamo adesso le richiamate norme che forme di tutela assicurino ed in che casi.
Dando per scontato che ricorrano le condizioni di cui sopra, il passeggero ha tutela per i casi di: NEGATO IMBARCO, CANCELLAZIONE DEL VOLO, RITARDO DEL VOLO.
NEGATO IMBARCO
Escludendo le ipotesi in cui l’imbarco sia legittimamente negato per motivi di sicurezza, salute e/o non validità di documenti, motivi che andranno sufficientemente illustrati e spiegati al passeggero, il negato imbarco è un’ipotesi regolata dalla richiamata norma CE, il regolamento 261/2004. Il «negato imbarco» è “il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2”.
E’ sempre più frequente il fenomeno del cd. OVERBOOKING cioè la vendita di maggiori biglietti di quanta disponibilità abbia l’aeromobile. Senza soffermarci sulle cause, vediamo brevemente quali sono i diritti specifici nelle varie ipotesi previste.
Per prima cosa viene in rilievo il diritto ad un risarcimento, o compensazione pecuniaria, come indicato testualmente il cui ammontare varia in funzione della lunghezza della tratta aerea. Viene riassunto in questa tabella:
VOLI INTRACOMUNITARI O INTERNAZIONALI INFERIORI O PARI A 1500 KM € 250
VOLI INTRACOMUNITARI SUPERIORI A 1500 KM € 400
VOLI INTERNAZIONALI TRA I 1500 E I 3500 KM € 400
VOLI INTERNAZIONALI OLTRE I 3500 KM € 600
La norma impone preliminarmente un interpello a tutti i passeggeri che vogliano cedere il loro posto concordando con la compagnia dei benefici. Se non ci sono persone disponibili o non sono sufficienti allora soccorre l’automatica compensazione di cui sopra per chi viene escluso dall’imbarco. Detta compensazione può essere ridotta del 50% se il volo sostitutivo per coloro cui sia stato negato l’imbarco non superi rispetto al volo originario 2,3 o 4 ore a seconda delle tratte (vedi tabella sopra). La compensazione può essere regolata in vario modo e in accordo con il passeggero può consistere anche in servizi o buoni viaggio anziché denaro.
I diritti del passeggero non imbarcato prevede anche ASSISTENZA:
- pasti e bevande, in relazione alla durata dell’attesa
- adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- n° 2 tra chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail
CANCELLAZIONE VOLO
Le conseguenze sono simili, ma per presupposti diversi.
Le tutele sono le medesime, tuttavia bisogna fare attenzione ad avviare procedure contenziose per ottenere l’indennizzo che, nel caso della cancellazione, non è automatico ma dipende dalle motivazioni per cui la cancellazione è avvenuta. Infatti, se l’assistenza è sempre dovuta, il compenso non è dovuto se la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali quali avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi.
Altresì, non è dovuto qualora il passeggero sia stato informato della cancellazione:
1) con almeno due settimane di preavviso;
2) nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;
3) meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.
RITARDO DEL VOLO
In caso di ritardo del volo il passeggero ha diritto all’assistenza. Per “ritardo” cui consegue il diritto, si deve intendere un ritardo di:
almeno 2 ore per voli intracomunitari o internazionali entro i 1500 km;
almeno 3 ore voli intracomunitari superiori ai 1500 km oppure per voli internazionali tra 1500 e 3500 km;
almeno 4 ore per i voli internazionali oltre i 3500 km.
Potremmo dire che per ritardi superiori alle 4 ore l’assistenza è certamente dovuta.
Se invece il ritardo supera le 5 ore il passeggero ha facoltà di recesso/rinuncia al volo, con rimborso del prezzo del biglietto senza penali.
Se il passeggero subisce a causa del ritardo dei danni diretti, che siano cioè prevedibili quali effetti normali dell’inadempimento o dell’illecito della compagnia aerea, può richiedere alla stessa il risarcimento fino ad un massimo di 4.150 DSP3, Diritti Speciali di Prelievo (in Euro circa 4.831,00 €).
Il risarcimento non è dovuto se la compagnia aerea dimostra di avere adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle.
Il risarcimento per danni da ritardo può essere richiesto alle compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal.
REGOLE COMUNI ALLE VARIE IPOTESI DI DISAGIO
In tutti i casi di collocazione su volo diverso, qualora la sistemazione sia superiore a quella prevista sul volo iniziale (ad esempio business invece di economy) nessun supplemento è dovuto da parte del passeggero per la migliore sistemazione.
Al contrario, qualora la sistemazione sia inferiore (cioè economy invece di business class) al passeggero sarà dovuto un rimborso da pagarsi entro 7 gg. così previsto:
- 30% del biglietto per voli intracomunitari o internazionali entro i 1500 km;
- 50% per voli intracomunitari oltre 1500 km;
- 75% per voli internazionali oltre i 3500 km.
Per tutte le ipotesi sopra menzionate, la tutela offerta dalla normativa di riferimento non esclude la possibilità di autonome ed ulteriori cause di risarcimento danni.
Prima di procedere all’acquisto del biglietto verificare le eventuali condizioni restrittive collegate alla tariffa offerta. A tariffe economicamente vantaggiose corrispondono sempre restrizioni e/o esclusioni.
Tuttavia, va precisato che al passeggero non possono essere imposte, attraverso clausole restrittive del contratto, limitazioni sulle forme di tutela previste dal Regolamento (CE) 261/2004.
COME AZIONARE LE TUTELE: IL RECLAMO
Il Reclamo deve essere inoltrato in prima istanza obbligatoriamente alle Compagnie aeree con i quali il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto. La Compagnia ha sei settimane (42 gg.) per fornire risposte adeguate, mancando le quali si può presentare ulteriore Reclamo a:
- Alla autorità aeroportuale (in Italia l’ENAC) dove si è verificato l’evento oppure dove il volo è atterrato, per i disservizi avvenuti al di fuori dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera;
- Agli Organismi responsabili degli Stati dell’Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera per i voli in partenza e arrivo in quegli Stati
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