L’aumentata facilità di spostamento, documentata dai flussi di passeggeri in transito nei principali scali europei e mondiali ha aumentato esponenzialmente il rischio di smarrimento e/o danneggiamento del bagaglio da parte delle società di Handling degli aeroporti. Chiunque viaggi con una certa frequenza, ha una certa familiarità con questo spiacevole inconveniente in grado di rovinare un viaggio o una vacanza.
E’ buona norma organizzare nel bagaglio a mano (cioè il collo che viaggia con voi nell’aeromobile) una sorta di KIT d’emergenza, specie per le donne, che possa limitare il disagio nei primi giorni. Infatti, normalmente il bagaglio da stiva, cd. registrato, viene rintracciato subito e reindirizzato nel luogo di destinazione corretto e la cosa si risolve in 48-72 ore. Altra buon abitudine è tenere tutti i documenti, gli oggetti di valore e le cose essenziali nel bagaglio a mano in modo da poter ovviare a ciò che manca o che viene definitivamente smarrito.
Non appena avete la certezza che il bagaglio non sia arrivato, una volta che il nastro di consegna non scarichi più nulla ed il vostro bagaglio non è transitato, recatevi subito all’ufficio bagagli smarriti (LOST AND FOUND), che di solito è nei pressi del reparto ritiro bagagli, con la talloncino identificativo del bagaglio in vostro possesso. Non è detto che il bagaglio non sia arrivato, c’è la possibilità che si sia smarrito nello smistamento ai nastri di consegna. Specie nei grandi aeroporti, la quantità di bagagli è notevole e moltissime sono le piste di consegna e capita che qualche bagaglio cada nei nastri di convoglio e non venga correttamente smistato. A me è capitato di vederlo transitare su un carrello con un addetto che lo portava insieme ad altri all’ufficio bagagli smarriti. Se nemmeno lì è presente, dovete presentare subito reclamo utilizzando gli appositi moduli PIR (Property Irregularity Report) che vi verranno forniti, fornendo un documento, il talloncino bagagli, un recapito telefonico ed il vostro domicilio locale in caso di pronto ritrovamento. Servirà anche per la richiesta di risarcimento.
Se entro 21 giorni dalla presentazione del reclamo il bagaglio non risultasse trovato, va subito inoltrata all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della relativa compagnia aerea, per avviare la pratica di risarcimento, la seguente documentazione:
- Codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo
- Originale del modulo PIR rilasciato in aeroporto
- Originale del talloncino di identificazione del bagaglio e prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio
- Elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito
- Elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato
- Originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio
- Indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero
In caso di solo danneggiamento del bagaglio, il termine per presentare reclamo è davvero breve: entro 7 giorni dalla data di presentazione del reclamo (PIR). Capita spesso che si sia ancora in viaggio.
Il reclamo si inoltra all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato, allegando la seguente documentazione:
• Originale del PIR rilasciato in aeroporto
• Codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo
• Originale del talloncino di identificazione del bagaglio
• Elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente
RISARCIMENTI
In caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio registrato (da stiva), il passeggero ha diritto ad un risarcimento:
con compagnie aeree dell’Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal, fino a 1.000 Diritti Speciali di Prelievo (corrispondenti a circa € 1.164,00);
con compagnie registrate in paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, fino a 17 DSP (circa 19,00 €) per kg, salvo che il passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa;
I PAESI CHE ADERISCONO ALLA CONVENZIONE DI MONTREAL
Albania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrain, Barbados, Belgio, Belize, Benin, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Bulgaria, Camerun, Canada, Capo Verde, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Cuba, Danimarca, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Equador, Estonia, Finlandia, Francia, Gambia, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Italia, Kenya, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madagascar, Maldive, Malesia, Mali, Malta, Messico, Mongolia, Namibia, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Qatar, Regno Unito, Repubblica Araba Siriana, Repubblica Ceca, Repubblica di Korea, Repubblica Dominicana, Repubblica Unita della Tanzania, Romania, Saint Vincent e Grenadines, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tonga, Ungheria, Uruguay, Vanuatu.
Elenco aggiornato a febbraio 2009, consultabile sul sito Internet dell’International Civil Aviation Organization (ICAO)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
• Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel testo modificato dal protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955
• Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
• Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale (firmata a Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore il 4 novembre 2003)
• Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili
• Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 197 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili”
CONDIVIDI SU